Proventi violazioni CdS
Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti all’ente per le violazioni al codice della strada.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 85/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 settembre, hanno precisato che:
- spetta al comune, nell’esercizio delle proprie discrezionalità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa rispetto agli obiettivi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Non risulta decisivo, ai fini del rispetto del vincolo di destinazione disposto dall’art. 208, commi 4, 5 e 5 bis del d.lgs. 285/1992, la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente intende effettuare. È invece necessario che l’acquisto di beni o di servizi si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni del codice della strada e che tale specifica finalità sia rivolto;
- ciò che rileva, ai fini del rispetto del vincolo di destinazione dei proventi, è l’inquadramento dell’acquisto in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, nella deliberazione in commento, spetta all’ente, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa e tipologia di beni rispetto agli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo previsti dall’art. 208, comma 5 bis del d.lgs. 285/1992.
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