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NUOVA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Nello specifico l’obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 – è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi,sia anche per deflazionare il sistema processuale penale.

Il Ministero della Giustizia scrive quanto segue: Si tratta di provvedimenti sostenuti a gran voce da magistratura e avvocatura e che rispondono agli obiettivi di avere innanzitutto sanzioni più rapide, incisive ed efficaci, producendo quindi entrate che vengono effettivamente incassate dallo Stato e risparmi per i costi dei tanti procedimenti; decongestionare la giustizia penale da migliaia e migliaia di procedure lunghe, spesso inutili e costose; assicurare una più efficace repressione dei reati socialmente più gravi“.

Il principio della nuova norma prevede che quando l’offesa non sia grave e abbia un comportamento non abituale, lo Stato possa decidere di non punire e demandare il tutto alla sede civile. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tenere conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato. Dunque il danno od il pericolo cagionato dovranno essere esigui e non deve trattarsi di un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole.

  1. L’elenco ufficiale dei reati che divengono illeciti amministrativi è:
    1. tutti i reati non contenuti nel codice penale puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda);
    2. atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, se il fatto avviene con dolo;
    3. pubblicazioni e spettacoli osceni;
    4. rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto;
    5. abuso della credulità popolare;
    6. rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
    7. atti contrari alla pubblica decenza;
    8. guida senza patente;
    9. noleggio di materiale coperto da copyright;
    10. installazione e uso di impianti abusivi di distribuzione carburante;
    11. omesso versamento di ritenute previdenziali entro la somma di € 10.000,00.

I reati sopra ricordati verranno puniti ora con la sola sanzione amministrativa, che potrà essere da € 5.000 a € 15.000 per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da € 5.000 a € 30.000 per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da € 10.000 a € 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.

Per quanto sopra si rileva che le nuove sanzioni pecuniarie sono superiori alle vecchie multe ed ammende. Questo dovrebbe comportare una maggiore efficacia deterrente. (sempre che abbiano i soldi per pagare visto che i nulla tenenti la faranno franca come sempre)

Quali sono i reati previsti:

  1. b) atti osceni

Gli atti osceni in luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico), ex art. 527, primo comma, cod. pen., saranno puniti con una sanzione pecuniaria di massimo € 30.000,00, invece dei tre anni di carcere. Sempre, però, che non ricorra la circostanza aggravante prevista dal secondo comma dello stesso articolo (fatto commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano).

  1. c) pubblicazioni e spettacoli osceni

Previsto dall’articolo 528 cod. pen., ma limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma. Subirà soltanto una sanzione amministrativa chi, allo scopo di farne commercio o distribuzione o di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce in Italia, acquista, detiene, esporta, o mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, nonché chi fa commercio, anche se clandestino, degli stessi oggetti prima indicati o li distribuisce o espone pubblicamente. Costoro erano sino ad oggi puniti con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00.

  1. d) rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Viene depenalizzato l’articolo 652 cod. pen., attualmente punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309,00 e con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da € 30,00 a 619,00 se il colpevole dava informazioni od indicazioni mendaci. Nel primo caso si applicherà la sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a 18.000,00, mentre nella seconda ipotesi da 6.000,00 a 18.000,00 Euro.

  1. e) l’abuso della credulità popolare

L’abuso della credulità popolare (art. 661 cod. pen.), attualmente punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 1.032, diventa sanzione amministrativa, che passa tuttavia da € 5.000,00 a 15.000,00.

  1. f) rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

Diventa sanzione amministrativa il reato previsto dall’art. 668 cod. pen., che puniva con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 309 chi recitava in pubblico drammi o altre opere o dava in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’autorità oppure chi faceva rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’autorità. La sanzione era congiunta se il fatto era commesso contro il divieto dell’autorità

  1. g) atti contrari alla pubblica decenza

Diviene sanzione amministrativa il reato previsto dall’art. 726 cod. pen., che puniva con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da € 258,00 a 2.582,00 chi in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compiva atti contrari alla pubblica decenza.

  1. h) guida senza patente

L’art. 116, comma 15, del CdS prevede che “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e’ punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata  o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici …[…]”. Per effetto della riforma (art. 1 del decreto legislativo sulla depenalizzazione) non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Sempre l’articolo 1 impone, tuttavia, un altro controllo, ovverosia impone di verificare se la violazione considerata non sia elencata tra le norme che vengono escluse dalla depenalizzazione e che sono individuate in un allegato al decreto. In questo caso il CdS non è contenuto nell’allegato e quindi si applica la depenalizzazione. A voler verificare il livello sanzionatorio, consultando la tabella riportata al comma 5 dell’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si evince che si dovrà applicare la sanzione da € 5.000,00 a 30.000,00. Conseguentemente, la derubricazione in illecito amministrativo comporta un incremento della sanzione pecuniaria.

  1. i) noleggio di materiale coperto da copyright

Diviene sanzione amministrativa il reato previsto dall’art. 171 quater, che, nella versione attuale, punisce con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 516 ad € 5.164 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro, conceda in noleggio o in uso originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore nonché chi esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche. Per effetto della riforma, la sanzione amministrativa aumenta da € 5.000,00 a 30.000,00.

  1. j) installazione e uso di impianti abusivi di distribuzione carburante

Diviene sanzione amministrativa il reato previsto dall’articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che puniva con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da € 51,00 a 516,00 l’installazione o l’esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione.

  1. k) omesso versamento di ritenute previdenziali entro la somma di € 10.000,00

Si segnala in particolare, per i suoi benefici effetti sui tempi della giustizia penale, la riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali ed assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, nel caso in cui l’importo non superi 10.000,00 Euro annui. Il datore di lavoro non sarà punito nemmeno sul piano amministrativo nel caso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Saranno previste: sanzioni amministrative da 5mila a 15mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5mila a 30mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da € 10.000,00 a 50.000,00 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.

  1. L’elenco ufficiale dei reati che divengono illeciti civili, oltre ai già annunciati reati di ingiuria, falsità in scrittura privata ed altri reati in materia di scritture private, appropriazione di cose smarrite e furto del bene da parte di un comproprietario in danno degli altri, contiene a sorpresa anche il reato di danneggiamento semplice. Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.

Per detti reati la persona offesa non dovrà più proporre querela, ma richiedere al giudice civile competente il risarcimento del danno.

Il giudice dovrà inoltre punire il colpevole con una sanzione pecuniaria:

– da 100 a 8000 € per i reati di ingiuria, furto di un comproprietario, danneggiamento, appropriazione di cose smarrite;

– da € 200 a 12000 per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.

Le nuove sanzioni si applicheranno anche ai reati commessi precedentemente all’entrata in vigore dei nuovi decreti, a meno che il processo penale non si sia già concluso con una sentenza irrevocabile.

III.      In ogni caso resta escluso dal provvedimento un decalogo di reati che, pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda, tutelando rilevanti interessi, sono ritenuti di particolare importanza e delicatezza, ovverosia: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio; 3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d’azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezioni e finanziamento ai partiti; 9) proprietà intellettuale e industriale.

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