Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle modalità di calcolo delle facoltà assunzionali per gli enti che debbano effettuare assunzioni di dipendenti appartenenti alla polizia locale. I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 164/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 settembre, hanno evidenziato che l’art. 7, comma 2-bis del d.l. 14/2017, convertito con la legge 48/2017, prevede che, negli anni 2017 e 2018, i comuni che nell’anno precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge 243/2012, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della l. 296/2006.
La sentenza >>>CC-Sez.-controllo-Toscana-del.-n.-164-17