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Facoltà assunzione personale Polizia Locale

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle modalità di calcolo delle facoltà assunzionali per gli enti che debbano effettuare assunzioni di dipendenti appartenenti alla polizia locale. I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 164/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 settembre, hanno evidenziato che l’art. 7, comma 2-bis del d.l. 14/2017, convertito con la legge 48/2017, prevede che, negli anni 2017 e 2018, i comuni che nell’anno precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge 243/2012, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della l. 296/2006.

La sentenza >>>CC-Sez.-controllo-Toscana-del.-n.-164-17

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