Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in sostituzione di altra analoga professionalità da collocare in posizione di comando, in relazione ai limiti posti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.
I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 84/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 settembre, hanno evidenziato che il comma 28 dell’articolo 9 del d.l. 78/2010, come modificato dal d.l. 113/2016, esclude espressamente dalle “limitazioni [ivi] previste […] le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n.267/200”.
Le assunzioni di cui all’art. 110, comma 1, del Tuel hanno un loro specifico regime, con limiti assunzionali “propri”, desumibili dalle stesse disposizioni del medesimo articolo 110 e dagli orientamenti interpretativi formatisi su di esse.
In particolare, i magistrati contabili hanno ricordato che:
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