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CARTA DI CIRCOLAZIONE

Obbligatoria l’annotazione sul libretto della disponibilità di un mezzo da parte di soggetti terzi dal 3 novembre. La multa, per chi non lo fa, è di 705 euro. Ma non riguarda i famigliari. Ecco tutte le esenzioni.

14.11.2014 A fare chiarezza sulla nuova regola che è entrata in vigore lo scorso 3 novembre è il direttore generale della Motorizzazione, Maurizio Vitelli, che spiega esattamente chi riguarda e chi è esentato.
“E’ importante precisare che la norma esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti intercorrenti tra proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone abbiano rapporti di parentela. Quindi non riguarda, per esempio, il figlio che guida la macchina del padre o situazioni simili, così come i veicoli che rientrano nella fattispecie dei fringe benefit o delle vetture di servizio”.

Tra le categorie incluse, invece, ci sono “le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria”.

Dal 3 novembre cambia la legge sul libretto di circolazione

10.10.2014 Sono passati due anni dall’entrata in vigore dal D.Lgs. n. 198/12 che modificava le regole riguardanti la carta di circolazione, ma solo quest’estate il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha chiarito la questione riguardante l’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni.

Una circolare importante, perché dopo il lungo periodo di vuoto dovuto alcompletamento delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi. Dal prossimo 3 novembre, infatti, chi verrà trovato con il libretto non in regola rischia da una multa fino al ritiro della stessa.

Da quella data sarà, dunque, obbligatorio aver aggiornato i dati della carta di circolazione in riferimento alla disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell’utilizzo stesso. Inoltre, per chi è intestatario, l’obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue generalità. Il costo dell’aggiornamento sarà di 25 euro.

La circolare si rivolge principalmente a quelle vetture intestate temporaneamente a titolo di comodato; mentre sono escluse quelle riferite a una variazione di denominazione di enti e imprese o di generalità di persone fisiche; l’affidamento in custodia giudiziale; l’intestazione a soggetti incapaci; l’immatricolazione di veicoli con targa “polizia locale”; il rent to buy; il veicolo che fa parte del patrimonio di un trust e viene utilizzato dal trustee.

Uno dei casi più frequenti è quello del comodato di veicoli aziendali, cioè le vetture che vengono concessi, per un periodo superiore ai 30 giorni, ai propri dipendenti. In questi casi è la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante che, su delega del comodatario (dipendente), presenta istanza per l’annotazione della variazionenell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

La nuova norma è pensata evitare intestazioni fittizie, ma va sottolineato che vi sono diverse esenzioni dall’obbligo di aggiornare il libretto. Innanzitutto, ed è l’esenzione più importante, la norma non riguarda i famigliari conviventi, a patto che risiedano allo stesso indirizzo. Più confuso il caso di auto (privata) prestata a parenti o amici, dove non vi sono documenti che certifichino che la vettura non è disponibile al guidatore per un periodo inferiore ai 30 giorni. Ma, va detto, neppure documenti che certifichino l’utilizzo continuativo per oltre 30 giorni, quindi è considerabile come probabile esenzione.

Inoltre l’intestazione temporanea non è retroattiva, quindi che ha già a disposizione una vettura non deve aggiornare la carta di circolazione. Vanno esclusi anche i veicoli aziendali dati come fringe benefit perché sostitutivi di un compenso, mentre il comodato è a titolo gratuito.

tratto da autoblog.it

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